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Statuto


Estratti dallo Statuto del Centro Studi Luciano Berio
(ottobre 2022)

1. Denominazione
È costituita l’Associazione culturale denominata “Centro Studi Luciano Berio”, con sede in Radicondoli

2. Finalità
Il Centro è un’associazione senza scopo di lucro, nemmeno indiretto, le cui finalità sono quelle di:

  • promuovere in ambito nazionale e internazionale la conoscenza della figura e delle opere di Luciano Berio; tutelare, diffondere e approfondire la sua eredità morale, musicale ed intellettuale;
  • contribuire alla vita culturale con iniziative musicali e interdisciplinari che si ispirano all’opera e al pensiero di Luciano Berio;
  • promuovere ogni tipo di ricerca e studio sulle opere e sul pensiero di Luciano Berio;
  • censire, raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte relativa all’opera e alla vita di Luciano Berio rendendoli accessibili alla comunità di studiosi secondo le esigenze del caso.

3. Intenti per lo svolgimento e lo sviluppo delle attività
L’Associazione potrà promuovere ogni attività strumentale al raggiungimento dei propri fini, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione in attività promosse o sostenute da terzi, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

  • ideazione e realizzazione di convegni, corsi d’interpretazione, mostre, esposizioni e altre attività di studio e ricerca (anche attraverso borse di studio), didattica e formazione, confronto e dibattito;
  • ideazione, promozione e realizzazione di concerti, spettacoli ed altre analoghe iniziative;
  • ideazione, realizzazione e pubblicazione (su carta, on line/web o altro) di riviste, libri, collane, cataloghi, newsletter ed ogni altro strumento editoriale con possibilità di distribuzione con ogni mezzo, incluso Internet, anche a carattere periodico;
  • ideazione e realizzazione di installazioni, registrazioni, video, filmati, trasmissioni radiofoniche e televisive con possibilità di effettuare direttamente o tramite terzi pubblicazioni discografiche;
  • collaborazioni, contatti e scambi con soggetti, enti, società ed istituzioni sia pubblici che privati con interessi affini, che possano contribuire al raggiungimento degli ampi fini istituzionali dell’Associazione;
  • adesione ad Enti ed Organizzazioni nazionali e/o internazionali, Istituzioni musicali, accademiche e di ricerca musicologica la cui finalità e qualità di contenuti sia ampiamente riconosciuta;
  • ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, che risulti utile al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessa.

4. Associati
Gli associati sono coloro che hanno promosso e proceduto alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendone il relativo atto o comunque coloro che, avendone espresso volontà, siano come tali indicati nell’atto costitutivo ovvero coloro che sono stati o che verranno ammessi dopo la costituzione.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

5. Organi del Centro
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Presidente;
  • il Presidente Onorario, se nominato;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Sindaco Revisore, se nominato;
  • il Direttore Scientifico, se nominato;
  • il Comitato Scientifico.

6. Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.
L’Assemblea, sovrana, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

  • nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
  • eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • modifiche dello Statuto;
  • nomina dei liquidatori;
  • scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
  • quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno sei associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

7. Presidente
Il Presidente dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno e resta in carica per quattro anni, salvo revoca ed è rieleggibile.
Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

  • rappresentare legalmente l’Associazione;
  • gestire l’ordinaria attività dell’Associazione con facoltà di esercitare tutti i poteri connessi o necessari a tale attività;
  • stare in giudizio;
  • convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • vigilare sull’applicazione dello Statuto;
  • firmare gli atti e i contratti dell’Associazione;
  • esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo;
  • predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
  • in caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell’atto medesimo.
  • in caso di assenza, o impedimento, il Presidente delegherà di volta in volta le proprie funzioni ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
  • in caso di cessazione della carica del Presidente, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a nominare un sostituto.

8. Presidente onorario
Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può nominare un Presidente Onorario fra le più eminenti figure nel campo della musica, della cultura, della politica e della società civile con il compito di dare prestigio ed autorevolezza all'Associazione in tutte le occasioni anche di rappresentanza istituzionale. La durata dell'incarico, laddove conferito, è di quattro anni salvo diverso termine individuato dal Consiglio Direttivo.

9. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero di membri compresi tra un minimo di tre e un massimo di sette, scelti tra soggetti anche diversi dagli associati. Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea degli associati e dura in carica fino a revoca. In caso di cessazione della carica, per dimissioni o per altri motivi, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio dovrà provvedere a nominare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su invito del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza almeno della metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, purché non inferiore a due. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti con la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da colui che, in sua assenza o impedimento, sia designato tale dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

  • compiere qualsiasi atto di gestione dell’Associazione che non rientri tra i poteri conferiti al Presidente e tutti quelli di ordinaria gestione rimessi dal Presidente all’approvazione del Consiglio;
  • eleggere il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere eventualmente il Presidente Onorario;
  • eleggere eventualmente il Direttore Scientifico;
  • eleggere eventualmente un Sindaco Revisore delegandogli quelle funzioni sotto indicate;
  • deliberare sull’ammissione dei nuovi associati e provvedere all'esclusione dei soci in presenza di gravi motivi;
  • approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • autorizzare o delegare al Presidente il compimento di qualsiasi atto di gestione;
  • nominare il Comitato Scientifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, e disciplinarne il funzionamento, secondo quanto stabilito all'art. 15 dello Statuto;
  • provvedere ad ogni altro compito previsto dal presente Statuto nonché compiere ogni atto utile e necessario agli scopi dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, è riconosciuta ogni altra competenza che non sia espressamente riservata ad altro organo dalla legge o dallo Statuto.

10. Direttore Scientifico
Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può nominare un Direttore Scientifico fra i più eminenti studiosi internazionali della musica di Luciano Berio, con il compito di garantire autorevolezza e attendibilità scientifica all'Associazione, nonché di dirigere e coordinare i lavori del Comitato Scientifico del quale fa parte di diritto. La durata dell'incarico, laddove conferito, è di quattro anni salvo diverso termine individuato dal Consiglio Direttivo.

11. Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo avente ruolo consultivo.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo del Centro ed i suoi membri sono scelti in un numero variabile da 3 a 7, tra studiosi, musicisti, uomini di cultura di rilevanza nazionale e internazionale.
In assenza di un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico può nominare fra i suoi membri un Direttore con la funzione di dirigere e coordinare i lavori del Comitato.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico (o dal proprio Direttore) ogni volta che lo ritenga necessario.
Il Comitato resta in carica per quattro anni ovvero per quel periodo individuato al momento della nomina dal Consiglio Direttivo.